Presentazione delle istanze relative al fondo destinato al “sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età”

Dettagli della notizia

Avviso pubblico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - presentazione online delle domande entro le ore 12.00 di mercoledì 28 ottobre 2026.

Data:

14 Ottobre 2026

Scadenza:

31 Ottobre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informa che è possibile fare richiesta di accesso al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni.

Le istanze telematiche potranno essere presentate dal 7 ottobre 2026 fino alle ore 12.00 di mercoledì 28 ottobre 2026. La domanda può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si occuperà della raccolta delle domande e della definizione dei beneficiari, al seguente link:

https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it/

Potranno richiedere il Bonus affitti i genitori separarti o divorziati che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • essere residenti in un Comune italiano;
  • Essere in possesso del provvedimento di separazione o divorzio
  • non essere assegnatari dell’abitazione familiare dopo la sentenza di separazione o divorzio;
  • non essere assegnatari di un'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
  • non essere proprietari di uno o più immobili ad uso residenziale nello stesso comune dell’abitazione familiare o nei comuni limitrofi entro un raggio di 50 Km (ad eccezione della casa dell’ex coniuge);
  • essere in possesso di un contratto di locazione valido intestato al richiedente
  • essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
  • avere almeno un figlio a carico di età inferiore ai 21 anni;
  • avere un reddito individuale riscontrabile nell’ultima dichiarazione dei redditi fino a 35.000 euro.
  • Non essere beneficiari di sussidi pubblici erogati per la stessa finalità

Visionare l'avviso e le FAQ allegate.



Ultimo aggiornamento

14/10/2026, 15:52

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